Art. 12.
(Riordino delle fondazioni lirico-sinfoniche e trasformazione in fondazione di teatri stabili ad iniziativa pubblica).

      1. Il Governo, sentita la Conferenza unificata, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina concernente le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri stabili ad iniziativa pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

          b) adeguamento dalla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;

          c) omogeneità di organizzazione, anche sotto il profilo delle procedure di nomina e del riassetto delle competenze e del funzionamento degli organi, tra i quali sono obbligatoriamente previsti:

              1) il presidente, che svolge la funzione di legale rappresentante della fondazione e di presidente del consiglio di amministrazione, eletto a maggioranza dall'assemblea dei fondatori;

              2) il consiglio di amministrazione, costituito fino a un massimo di nove membri, designati dai fondatori, anche privati, in proporzione alle risorse corrisposte al patrimonio della fondazione, con poteri di indirizzo e di gestione, cui spetta l'approvazione del programma di attività e dei bilanci, la nomina e la revoca del direttore generale e del direttore artistico, rispondendo della gestione all'assemblea dei fondatori;

              3) il collegio dei revisori dei conti, che svolge le funzioni ad esso assegnate dalla legge e dal codice civile;

              4) il direttore generale, che predispone i bilanci per la loro presentazione al consiglio di amministrazione, dirige e coordina, nel rispetto dei programmi approvati e dei vincoli di bilancio, le attività

 

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della fondazione e il personale, e partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto;

              5) per le fondazioni lirico-sinfoniche, il direttore artistico, individuato tra direttori d'orchestra e compositori di comprovata professionalità, ovvero tra registi o personalità di comprovata competenza teatrale, che predispone i programmi di attività artistica ed è responsabile della conduzione artistica della fondazione e della realizzazione degli obiettivi del programma artistico e del prodotto finale;

          d) previsione, per gli organi di cui alla lettera c), della più ampia autonomia decisionale e di adeguati requisiti di professionalità per i componenti;

          e) razionalizzazione e omogeneizzazione dei poteri di vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali e nuova disciplina del commissariamento;

          f) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti, ovvero di organi;

          g) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle risorse umane;

          h) attribuzione della personalità giuridica di diritto privato ai teatri stabili ad iniziativa pubblica.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e sono adottati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro due mesi dall'assegnazione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
      3. Eventuali disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui

 

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al presente articolo, entro due anni dalla loro entrata in vigore.
      4. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.